Dopo il presidio del 9 novembre “la salute non è profitto, nessuno sia escluso”, come accordato durante l’incontro con i responsabili ausl di Reggio Emilia, è stata inviata nota del colloquio alla Regione Emilia Romagna. L’associazione Città Migrante e il gruppo locale di Reggio Emilia ribadiscono alcune questioni già trattate durante l’incontro in particolare rispetto ai punti riguardanti l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni recante il titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie autonome “.
Come da accordi intrapresi durante l’incontro fra il dott. Mirco Pinotti , il dott. Marzio Tarquini dell’AUSL di Reggio Emilia (rispettivamente Direttore del distretto di Reggio Emilia e coordinatore amministrativo del Distretto di Reggio Emilia) e rappresentanti dell’ass. Città Migrante e del gruppo Emergency Reggio Emilia avvenuto durante il presidio del 9 novembre scorso “ La salute non è profitto, nessuno sia escluso”, è stata inviata nota del colloquio alla Regione Emilia Romagna dalla dottoressa Daniela Riccò (direttore sanitario dell’AUSL di Reggio Emilia) al dott. Antonio Brambilla (Responsabile Servizio Assist. Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo Servizi sanitari della Regione Emilia Romagna).
La nota, alla quale è stato allegato il documento consegnato ai responsabili AUSL, riporta fedelmente le richieste avanzate dalle associazioni e le risposte avute durante l’incontro da parte del dott. Mirco Pinotti e del dott. Marzio Tarquini.
In attesa di ricevere risposta dalla Regione Emilia Romagna ribadiamo alcune questioni già trattate durante il colloquio.
In generale l’AUSL sostiene che l’accordo Stato- Regioni del 20 dicembre 2012 recante il titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie autonome “ introduce alcune novità non contenute in nessuna legge, decreto o circolare precedente.
Ci soffermiamo sui punti trattati:
a) l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri in assenza del permesso di soggiorno dei genitori
Il riferimento legislativo è la Convenzione per i diritti del fanciullo del 20 novembre e successiva ratifica ed esecuzione con la legge italiana del 27 maggio 1991, n°176 .
Art. 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Così come in Italia viene garantito il diritto all’iscrizione scolastica dei minori stranieri in assenza del permesso di soggiorno dei genitori rendendo concreta l’attuazione dell’art 28 della stessa legge (1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità), dovrebbe essere garantito l’accesso al pediatra dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno dei genitori superando ogni ostacolo amministrativo.
b) la definizione del codice di esenzione X01 per gli STP (stranieri temporaneamente presenti)e per i codici ENI (europei non iscritti). Il recepimento del codice sulla ricetta medica, X01, indica che la persona non regolare sul territorio, facendo dichiarazione di indigenza, è esente, per la prestazione prescritta, dal pagamento del ticket sanitario.
DISCIPLINARE TECNICO DELLA RICETTA SSN E SASN:
Esenzioni correlate allo stato di salute
Punto 39 a pag 66 di 68
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394. X Extracomunitari 01 Vedi nota (6)
Nota (6)
Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione.
La nota dal testo dell’Accordo Stato-Regioni:
L’esenzione X01 è valida sia per STP (straniero temporaneamente presente) sia per i codici ENI (europeo non iscritto) con riferimento ai diritti inviolabili della costituzione italiana che sancisce “la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della colletività e garantisce cure gratuite agli indigenti” e in base al “principio di non discriminazione” ai sensi dell’art. 10 del trattato di funzionamento dell’U.E.
Articolo 10
Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
c) – l’Iscrizione volontaria al SSN dei cittadini comunitari residenti. Nella AUSL di Reggio Emilia è richiesta un’assicurazione privata o il pagamento dell’intero importo della prestazione.
d) – l’scrizione volontaria al SSN per gli studenti comunitari iscritti ad una scuola pubblica o privata per seguire un corso di studi o professionale con il solo domicilio. Ad oggi nella AUSL di Reggio Emilia è richiesta un’assicurazione privata o l’intero importo della prestazione.
Questi punti riguardano l’iscrizione volontaria al SSN dei cittadini comunitari
Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 21 luglio 2009
Iscrizione anagrafica cittadini comunitari – Nuove linee guida
3. Sull’argomento della copertura sanitaria, la Commissione precisa quanto segue:
“In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità.
Siamo consapevoli che l’iscrizione volontaria dei cittadini comunitari al SSN non tutelerebbe comunque il diritto alla salute in quanto la tutela della salute avverrebbe sotto pagamento di una somma importante di denaro, e che nella maggior parte dei casi le persone non sarebbero in grado di far fronte a questa spesa economica per cui la garanzia del diritto verrebbe comunque a meno.
Inoltre si è richiesto con urgenza la tutela della gravidanza e della maternità e la tutela dell’interruzione volontaria di gravidanza in quanto a Reggio Emilia per questi percorsi sanitari, compreso il parto ospedaliero, a donne comunitarie iscritte all’anagrafe comunale e non iscritte al SSN, perché economicamente non autosufficienti, ne viene chiesto il pagamento
La tutela della maternità e della salute donna
DISCIPLINARE TECNICO DELLA RICETTA SSN E SASN Pag. 65 di 68
M Maternità
22 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale; 00
23 esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria; oppure ???? da 01 a 41 così composto M+ nn (settimana di gravidanza)
24 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria 99 Vedi Nota (4)
25 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza a rischio 50
Nota (4)
Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.
Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008, n.3152
Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia.
Pag 2
Come si è detto rimangono fuori di questo quadro , quei cittadini comunitari, privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale.
Al riguardo, ferme restando le competenze in materia sanitaria di spettanza regionale, si è del parere che il decreto legislativo del 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell’ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti (art 32 Cost.), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, come sottolineato nella nota informativa del 3 agosto 2007, i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
– Alla tutela della salute e dei minori. Ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
– Alla tutela della maternità, all’interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio, n.405.22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 novembre 1998.
Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura della malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.
Citiamo infine L’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione) che in una sua nota in merito all’accordo Stato- Regioni recante il titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie autonome “ scrive: “Quanto alla forza giuridica di tale atto, se è vero che nella prassi, gli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni vengono formalmente recepiti da parte delle Regioni , occorre tenere presente che l’art 4 d.lgs. n.281/1997 dispone che l’accordo si perfeziona con l’assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni: non sono richiesti, dunque, ulteriori passaggi per il suo perfezionamento.”
Ass. Città Migrante, Gruppo Emergency Reggio Emilia
scarica la nota inviata alla Regione Emilia Romagna e l’allegato